IVA al 5% solo per abbigliamento protettivo con finalità sanitarie documentate

La Risposta n. 141/2025 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota IVA ridotta si applica esclusivamente agli articoli di protezione individuale destinati a usi sanitari comprovati.

IVA al 5% solo per abbigliamento protettivo con finalità sanitarie documentate

Con la Risposta n. 141 del 23 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% agli articoli di abbigliamento protettivo. Secondo l'Agenzia, tale aliquota si applica esclusivamente ai beni destinati a finalità sanitarie, come guanti, visiere, occhiali protettivi, tute, calzari, cuffie e camici, purché siano utilizzati per contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni.

L'Agenzia sottolinea che la semplice dichiarazione dell'acquirente sull'uso sanitario dei prodotti non è sufficiente per applicare l'aliquota ridotta. È necessario che i beni siano effettivamente destinati a usi sanitari e che tale destinazione sia comprovata da documentazione adeguata. In assenza di prova della finalità sanitaria, si applica l'aliquota IVA ordinaria.

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per operatori economici e fornitori del settore sanitario, che devono assicurarsi di raccogliere e conservare la documentazione necessaria per giustificare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

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