Riporto delle perdite d’impresa: vale la normativa vigente al momento dell’utilizzo
La Cassazione conferma: l’articolo 84 TUIR post-riforma 2011 si applica anche alle perdite pregresse

Con l’ordinanza n. 10919 del 25 aprile 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che, in materia di imposte sul reddito d’impresa, la normativa sul riporto delle perdite prevista dall’art. 84 del TUIR, come modificato nel 2011, si applica anche alle perdite maturate in periodi anteriori alla riforma. La pronuncia riguarda una società che aveva scomputato integralmente nel 2011 le perdite realizzate tra il 2005 e il 2007, facendo riferimento alla normativa allora vigente.
La Cassazione ha ribaltato le sentenze di merito, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la quale aveva limitato la deducibilità all’80% del reddito imponibile, come previsto dalle nuove disposizioni. Il principio affermato è che, per individuare la disciplina applicabile, conta il momento dell’utilizzo delle perdite e non quello della loro formazione. La Corte ha richiamato anche la circolare n. 53/2011 dell’Agenzia, sottolineando la legittimità dell’applicazione retroattiva della riforma, come previsto espressamente dal legislatore.