Debiti erariali estinti per confusione, ma non tutti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che solo alcuni tributi si estinguono se lo Stato diventa unico creditore e debitore dei beni confiscati, escludendo IVA, IRAP e contributi locali.

Debiti erariali estinti per confusione, ma non tutti

Con la risposta n. 120 del 29 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la confisca definitiva dei beni da parte dello Stato comporta l’estinzione per confusione dei debiti erariali legati a quei beni, a condizione che lo Stato diventi l’unico titolare del rapporto obbligatorio come creditore e debitore. Questo principio si applica, per esempio, all’Irpef, all’Ires, all’imposta di registro, ipotecaria, catastale e alla tassa sulle concessioni governative, maturati prima o subito dopo il sequestro. Tuttavia, restano dovuti tributi come l’Iva, l’Irap, le ritenute alla fonte, i diritti camerali e l’Imu, in quanto non qualificabili come debiti erariali.

Il chiarimento arriva in risposta ai quesiti di una società confiscata ai sensi della legge antimafia, che ha chiesto lumi sul destino dei debiti fiscali, sulla possibilità di usare eventuali crediti d’imposta in compensazione, sulla corretta gestione contabile, sullo split payment e sul trattamento dell’Imu. L’Agenzia ha precisato che, in caso di confisca definitiva, anche i crediti d’imposta inutilizzati si estinguono per confusione. Le sopravvenienze attive derivanti dalla cancellazione dei debiti erariali estinti non rilevano ai fini IRAP. Infine, la società confiscata rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione dello split Payment.

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