IVA, il caso dei parchi acquatici
L’aliquota Iva agevolata al 10% si applica al servizio di parcheggio offerto sia nei parchi divertimento “classici” sia in quelli “acquatici”.
La Suprema Corte ribadisce che il consumatore finale può rivolgersi direttamente all’erario solo se è impossibile agire contro il fornitore.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che solo alcuni tributi si estinguono se lo Stato diventa unico creditore e debitore dei beni confiscati, escludendo IVA, IRAP e contributi locali.